La sentenza sul reddito di cittadinanza segna un punto politico e giuridico: lo Stato può selezionare le misure sociali, ma non può trasformare l’integrazione in una prova impossibile per chi è già riconosciuto come titolare di protezione internazionale.
di Redazione
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha messo un limite netto a una delle condizioni più controverse del vecchio reddito di cittadinanza italiano: il requisito della residenza di almeno dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due continuativi. Secondo i giudici di Lussemburgo, applicarlo ai beneficiari di protezione internazionale, in particolare a chi gode dello status di protezione sussidiaria, costituisce una discriminazione indiretta non giustificata dal diritto europeo.
La decisione nasce da un caso concreto. Un cittadino straniero, beneficiario di protezione sussidiaria e residente legalmente in Italia dal 2011, si era visto revocare dall’INPS il reddito di cittadinanza dopo un controllo amministrativo: non avrebbe soddisfatto il requisito dei dieci anni di residenza previsto dalla normativa italiana. L’uomo ha contestato la revoca davanti al Tribunale di Bergamo, che ha chiesto alla Corte Ue di chiarire se quella condizione fosse compatibile con il principio di parità di trattamento.
Il punto non è secondario. Il reddito di cittadinanza, oggi superato dall’Assegno di inclusione e dal Supporto per la formazione e il lavoro, non era soltanto un trasferimento economico. Era anche una misura di contrasto alla povertà, di inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro. Proprio per questa natura composita, la Corte lo ha ricondotto sia all’assistenza sociale sia all’accesso all’occupazione, ambiti nei quali la direttiva europea 2011/95 impone agli Stati membri la parità di trattamento tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale.
La difesa italiana puntava su un argomento politico-amministrativo: una misura così complessa, onerosa e legata all’inserimento lavorativo poteva essere riservata a chi dimostrasse un radicamento stabile nel Paese. Ma la Corte ha respinto questa logica. Il costo economico o organizzativo di una prestazione sociale, osservano i giudici, non basta a giustificare una restrizione che colpisce soprattutto gli stranieri. Il requisito, formalmente uguale per tutti, pesa infatti in modo molto più duro su chi è arrivato in Italia dopo aver ottenuto protezione, e dunque per definizione non poteva avere alle spalle un lungo periodo di residenza nel territorio nazionale.
È qui che la sentenza assume un valore più ampio della vicenda del reddito di cittadinanza. L’Europa non dice che ogni straniero debba accedere automaticamente a qualunque prestazione. Dice qualcosa di più preciso: quando uno Stato riconosce una persona come beneficiaria di protezione internazionale, non può poi costruire barriere indirette che svuotino quel riconoscimento. La protezione non è una concessione simbolica. Porta con sé diritti minimi, tra cui l’assistenza sociale adeguata e l’accesso effettivo ai percorsi di lavoro e formazione.
La parola chiave è “indiretta”. Nessuna norma italiana diceva apertamente: i rifugiati o i titolari di protezione sussidiaria sono esclusi. Il requisito dei dieci anni valeva per tutti. Ma il diritto europeo guarda anche agli effetti reali delle norme. Una condizione apparentemente neutra può diventare discriminatoria se, nella pratica, sfavorisce in modo sproporzionato una determinata categoria. È esattamente ciò che accade quando si chiede a una persona fuggita da un Paese terzo di dimostrare un radicamento temporale che molti cittadini italiani possiedono per nascita o per storia familiare.
La pronuncia è anche un promemoria per il legislatore italiano. Le politiche sociali possono essere riformate, ristrette, ridefinite. Possono prevedere controlli, requisiti economici, obblighi di attivazione, percorsi personalizzati. Ma non possono trasformare il “radicamento” in un criterio assoluto quando questo produce un’esclusione sistematica di persone che l’ordinamento europeo considera già titolari di una protezione qualificata.
Sul piano politico, la sentenza arriva quando il reddito di cittadinanza appartiene ormai alla stagione precedente del welfare italiano. Dal 1° gennaio 2024 il sistema è stato sostituito da nuove misure, in particolare l’Assegno di inclusione, definito dall’INPS come sostegno economico e di inclusione sociale e professionale per persone in condizione di fragilità. Tuttavia, il principio stabilito dalla Corte non resta confinato al passato. Ogni futura misura contro la povertà dovrà fare i conti con questo confine: i requisiti di accesso non possono essere costruiti in modo da neutralizzare, di fatto, la parità di trattamento garantita dal diritto dell’Unione.
La decisione di Lussemburgo, dunque, non è una riabilitazione politica del reddito di cittadinanza né una bocciatura generale della possibilità di fissare condizioni per il welfare. È qualcosa di più incisivo: una bocciatura dell’idea che l’inclusione possa cominciare solo dopo dieci anni di attesa. Per chi è titolare di protezione internazionale, l’integrazione non è il premio finale di una lunga permanenza; è il percorso che lo Stato deve rendere possibile dal momento in cui riconosce quella protezione.
In fondo, la Corte ricorda all’Italia un principio elementare dello Stato di diritto europeo: i diritti non possono essere proclamati in ingresso e ritirati allo sportello. E il welfare, quando serve a contrastare povertà ed esclusione, non può diventare una nuova frontiera amministrativa.

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