La Suprema Corte chiarisce che un gesto apparentemente innocuo può assumere rilievo penale se inserito in un contesto di condotte persecutorie reiterate nei confronti della vittima.
di Redazione
(EN24) – Anche l’invio di un mazzo di fiori può integrare il reato di stalking, se il gesto si inserisce in un contesto di comportamenti persecutori già posti in essere nei confronti della vittima. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13521/2026, ribadendo che, per valutare la sussistenza del reato, è necessario considerare l’intero quadro delle condotte e non il singolo episodio isolatamente.
Il caso riguarda un uomo che era già stato condannato in via definitiva per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna e sottoposto al divieto di avvicinamento e di comunicazione. Nonostante ciò, nel 2022 aveva fatto recapitare alla donna due mazzi di fiori in occasioni diverse: il primo accompagnato da un semplice biglietto di auguri per l’onomastico, il secondo corredato da frasi volgari e offensive.
La difesa aveva sostenuto che soltanto il secondo episodio potesse essere considerato molesto, mentre il primo rappresentava un gesto cortese e privo di contenuti intimidatori. Una tesi respinta dalla Cassazione, secondo cui anche il primo invio, valutato nel contesto del rapporto tra autore e vittima e alla luce della precedente condanna, costituiva una forma di indebita interferenza nella sfera personale della donna.
I giudici hanno ribadito che, per configurare il reato di atti persecutori, è necessario che vi siano almeno due condotte persecutorie successive, capaci di alimentare uno stato di ansia, paura o di compromettere la serenità psicologica della persona offesa. Non è quindi il gesto in sé a essere penalmente rilevante, ma il significato che esso assume nel contesto complessivo dei rapporti tra le parti.
La sentenza conferma un principio consolidato della giurisprudenza: anche comportamenti apparentemente affettuosi o innocui, come l’invio di fiori, messaggi o regali, possono integrare il reato di stalking quando rappresentano la prosecuzione di una condotta persecutoria e indesiderata, idonea a incidere sulla libertà e sulla serenità della vittima.

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